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TAR Lazio e zone di transito aeroportuali: la detenzione amministrativa è tale in qualsiasi luogo si realizzi, con conseguente diritto di accesso degli enti esponenziali a tutela delle persone straniere trattenute

10 Marzo 2023

Con la sentenza n. 3392/2023, pubblicata in data 28 febbraio 2023, la sezione Prima Ter del TAR Lazio Roma ha accolto il ricorso di ASGI avverso il provvedimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, con cui è stata rigettata  la richiesta dell’Associazione di accedere e visitare la zona di transito del valico di frontiera aeroportuale di Roma-Fiumicino e Milano-Malpensa, inclusi i locali in uso da parte delle forze di polizia in cui permangono, privati de facto della libertà personale[1], i cittadini stranieri in attesa di esecuzione del respingimento ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 286/98 e i locali idonei di cui all’art. 13, c.5-bis del D.lgs. n. 286/98[2].

Richiamando due delle numerose pronunce di Tribunali Amministrativi che hanno affermato il diritto di ASGI (l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) ad accedere e visitare luoghi di trattenimento ai fini del rimpatrio[3], il Tar ha avuto modo di ritornare sulla questione dell’accesso della società civile alle zone di transito affermandone la natura di luoghi di detenzione, come già aveva fatto il Consiglio di Stato in precedenza     . Inizialmente, infatti, il Tar Lazio, in sede cautelare, si era espresso negativamente, con ordinanza n. 4747/2021. Il Consiglio di Stato, sez. III, con ordinanza n. 74/2022[4], aveva, invece, accolto l’istanza cautelare, sollecitando la fissazione della pubblica udienza.

Il Collegio giudicante, dunque, nel merito, si è risolto in senso favorevole, affermando i seguenti principi.

Dal punto di vista oggettivo:

  • nei casi di c.d. “respingimento immediato”, si realizza nei fatti una ipotesi di “trattenimento forzoso”[5];
  • nelle zone di transito, si attuano forme di detenzione amministrativa analoghe a quelle dei centri di permanenza per il rimpatrio, con la conseguenza che non sussiste       alcuna differenza ontologica tra la posizione soggettiva del cittadino straniero che viene trattenuto in un CPR o in un hotspot e quella del cittadino straniero che venga costretto a “rimanere” in una zona di transito di un aeroporto (o anche di un porto), in attesa che il vettore lo riaccompagni nel suo paese di origine o di provenienza.

Dal punto di vista soggettivo:

  • al di là dell’equiparabilità delle zone di transito ai centri di permanenza per il rimpatrio, non sussiste un divieto assoluto ad accedere ai valichi di frontiera aeroportuali (c.d. “aree sterili”) dove vengono trattenuti gli stranieri che sono giunti sprovvisti di un idoneo titolo di soggiorno nel territorio nazionale;
  • anche i soggetti privati possono      entrare in tali aree, se previamente autorizzati e, per doverose ragioni di sicurezza, se scortati      da persone autorizzate (soprattutto, se si tratta di accedere nei locali in uso alle forze di polizia);
  • le autorità competenti sono esclusivamente tenute ad effettuare i controlli circa la legittimazione specifica dei soggetti privati e le ragioni che giustificano la richiesta di accedere a tali aree, nonché verificare se sussistano motivi di sicurezza, di ordine pubblico o di corretta gestione che impediscano l’accesso a tali aree, al pari di quanto è previsto con riferimento ai centri di accoglienza ai sensi dell’art. 7 del d.lgs n. 142 del 2005 (su questo punto, il Tar valorizza il fatto che ASGI, nell’istanza di accesso avesse indicato i nominativi dei componenti la delegazione, consentendo, di fatto, tale controllo);
  • l’ASGI non può dirsi sprovvista di legittimazione all’accesso in quanto ente esponenziale, soprattutto considerate le norme statutarie e, nello specifico, gli obiettivi e le finalità dell’associazione, senza dubbio, orientate alla tutela dei diritti e interessi legittimi delle persone straniere che si trovano sul territorio italiano.

Il Tar conclude con un principio particolarmente rilevante e cioè che: “i diritti e le garanzie apprestati dall’ordinamento ai cittadini stranieri trattenuti nelle zone di frontiera non possono essere ritenuti recessivi rispetto a quelli riconosciuti ai cittadini stranieri detenuti presso i centri per il rimpatrio”.

La decisione è di particolare importanza perché, finalmente, offre una prospettiva chiara sul trattenimento amministrativo, considerando tale la “permanenza forzata” anche per poche ore ed in qualsiasi luogo a ciò deputato, seppure temporaneamente. Si elimina, di conseguenza, l’inconcepibile discriminazione tra le diverse forme di trattenimento e, di conseguenza, si afferma la necessità che ciascuna persona privata della libertà personale      goda delle medesime garanzie e possa esercitare i medesimi diritti, incluso quindi il diritto di comunicare con l’esterno e con i soggetti della società civile.

Non è questo l’obiettivo politico che da anni si pone ASGI unitamente ad altre associazioni e movimenti attivi sul territorio, che è rappresentato dalla chiusura definitiva dei luoghi di trattenimento, tuttavia, si tratta di uno degli elementi utili a contrastare le prassi illegittime e gli arbitri delle autorità competenti. Uno strumento che, quanto meno, le costringe           a dover rendere conto del proprio operato all’interno di tali luoghi, rendendo meno invisibili le persone private della propria libertà personale senza aver compiuto alcun reato.

TAR Lazio-sentenza n. 3392/2023-accesso zdt
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[1] Si veda per approfondimenti: https://inlimine.asgi.it/report-le-zone-di-transito-aeroportuali-come-luoghi-di-privazione-arbitraria-della-liberta-e-sospensione-del-diritto/.

[2] Si veda: https://inlimine.asgi.it/il-trattenimento-in-attesa-di-allontanamento-in-locali-idonei-presso-gli-uffici-di-frontiera-le-informazioni-ottenute-dalle-autorita-competenti/.

[3] Si vedano per approfondimenti: https://inlimine.asgi.it/un-percorso-ad-ostacoli-il-diritto-di-accesso-ai-centri-per-il-rimpatrio-da-parte-della-societa-civile-e-le-resistenze-della-pubblica-amministrazione/; https://inlimine.asgi.it/cpr-di-macomer-il-tar-sardegna-conferma-laccessibilita-ai-luoghi-di-detenzione-amministrativa-da-parte-della-societa-civile/; https://inlimine.asgi.it/accesso-ai-cpr-il-tar-piemonte-accoglie-il-ricorso-di-asgi/; https://inlimine.asgi.it/accesso-ai-cpr-il-tar-sicilia-accoglie-il-ricorso-di-asgi/; https://inlimine.asgi.it/il-diritto-di-accesso-ai-cpr-da-parte-della-societa-civile-il-tar-sardegna-accoglie-listanza-cautelare-presentata-da-asgi/; https://inlimine.asgi.it/cpr-tar-piemonte-si-deve-motivare-il-diniego-di-accesso/; https://inlimine.asgi.it/la-sentenza-del-tar-sicilia-sul-centro-hotspot-di-lampedusa-unulteriore-conferma-del-principio-di-accessibilita-della-societa-civile-ai-luoghi-di-trattenimento/.

[4] https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-fascicoli/fascicolo-2022-n-1/140-rassegne-di-giurisprudenza-europea-n-1-2022/rassegne-di-giurisprudenza-italiana-n-1-2022/246-rasseg

[5] Vds. giurisprudenza della Corte EDU (Sentenza Amuur c. Francia; sentenza Riad e Idiab c. Belgio, del 24 gennaio 2008; Nolan and K. c. Russia, sentenza del 12 febbraio 2009; Z.A. e a. c. Russia, sentenza della Camera del 28 marzo 2017) la quale ha chiarito, da tempo, che trattenere uno straniero presso la zona di transito dell’aeroporto non vale ad escludere la qualificazione della fattispecie come “detenzione”, come tale rientrante nell’ambito di tutela di cui all’art. 5 della CEDU (rubricato “Diritto alla libertà ed alla sicurezza”).

Tags: accessibilità dei centri e società civile, trattenimento, zone di transito

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In Limine è un progetto dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI*) che affronta i temi dell’approccio hotspot, delle politiche di gestione delle frontiere e dell’accesso alle procedure di asilo.

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