A partire da metà aprile sono state individuate, diverse navi appartenenti a compagnie private per lo svolgimento del periodo di “quarantena” delle persone sbarcate autonomamente delle persone soccorse da navi battenti bandiera straniera.
Il decreto n. 1287 del 12 aprile 2020 del Capo della Protezione Civile individua nel Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno il soggetto attuatore che provvede alla sistemazione dei migranti ai fini dell’isolamento fiduciario e di quarantena sulle navi avvalendosi per lo svolgimento delle procedure e delle attività di assistenza della Croce Rossa Italiana (CRI).
La Convenzione per l’attuazione delle misure dell’assistenza e della sorveglianza sanitaria a bordo di navi dei migranti soccorsi in mare e di quelli giunti nel territorio nazionale in modo autonomo, sottoscritta in data 8 maggio 2020 tra il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno e l’Associazione della Croce Rossa Italiana, prevede che la Croce Rossa Italiana trasmetta mensilmente al Soggetto attuatore “un rapporto tecnico inerente alle attività e agli oneri sostenuti per la realizzazione del piano di risposta di cui all’Allegato 1, con obbligo di rendicontare le singole voci di spesa (…)”.
Al fine di ottenere informazioni relativamente alle attività implementate a bordo delle navi e le modalità di rendicontazione delle suddette attività nel mese di dicembre è stata inviata richiesta di accesso civico generalizzato alla suddetta documentazione.
Tuttavia, nonostante le navi siano ormai operative, da aprile 2020, i primi sono stati i cittadini stranieri soccorsi dalle navi Alan Kurdi e Aita Mari nel periodo di Pasqua, e tale misura abbia riguardato diverse centinaia di persone soccorse e cospicui investimenti di risorse pubbliche, il Ministero dell’Interno, DLCI rappresenta che tale documentazione è ancora oggetto di analisi e sistematizzazione da parte degli uffici competenti, e che richiedendo un eccessivo carico di lavoro per la pubblica amministrazione non sia ostensibile.