Inlimine

  • Progetto
  • Mappa
  • Pubblicazioni
    • Articoli
    • Atti convegni
    • Report
  • Podcast
  • Open Data
  • Contatti
  • EN

Il diritto di accesso ai “luoghi idonei” di trattenimento: la sentenza del TAR Milano

9 Novembre 2022

Gli Enti esponenziali di tutela hanno diritto ad accedere e visitare anche le “strutture diverse e idonee” utilizzate per il trattenimento degli stranieri destinatari di un provvedimento di allontanamento

TAR Milano, sezione Prima, sentenza del 24.10.2022

Con la sentenza n. 2322/2022, pubblicata in data 24 ottobre 2022, la sezione Prima del TAR Lombardia, Milano – pur dichiarando improcedibile il ricorso di ASGI avverso il diniego di accesso ai luoghi idonei nella disponibilità della Questura di Milano per sopravvenuta carenza di interesse (la visita si era infatti già svolta a seguito di riesame ordinato dal Tar con provvedimento n. 246 del 25 febbraio 2022) – ha ravvisato la “soccombenza virtuale” delle amministrazioni resistenti, con condanna al pagamento delle spese di lite, definendo “errata” la motivazione posta a fondamento del rigetto dell’istanza.

Richiamando le numerose pronunce di Tribunali Amministrativi che hanno affermato il diritto di ASGI (l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) ad accedere e visitare luoghi di trattenimento ai fini del rimpatrio[1], e in particolare i CPR, in data 7 ottobre 2021, l’associazione ha formulato istanza al fine di accedere ai luoghi idonei nella disponibilità della Questura di Milano.

Il 20 novembre 2021, la Questura di Milano, sulla scorta del parere negativo del Ministero dell’Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza – Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere (nota n. 400/B/14.54.6 prot. n. 007691 del 22 ottobre 2021), ha emesso un provvedimento di rigetto. Il suddetto parere, asseritamente richiamandosi all’interpretazione fornita dal Garante nazionale, riteneva insussistente il diritto di ASGI all’accesso e alla visita in quanto alle strutture di cui all’art. 13, comma 5 bis, d.lgs. 286/1998 dovrebbe trovare applicazione il regime giuridico previsto per le camere di sicurezza.

Come noto, le modifiche introdotte dal D.L. 113/2018, convertito il L. 132/2018, hanno introdotto nel nostro ordinamento la possibilità per le autorità di pubblica sicurezza di trattenere i cittadini stranieri raggiunti da una misura di rimpatrio forzato in ‘strutture diverse e idonee’ nella loro disponibilità, in attesa dell’esecuzione di detta misura.

La possibilità di disporre il trattenimento in tali strutture solo in caso di indisponibilità di posti nel CPR ha condotto il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale a definirle “un surrogato dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio”,ove devono pertanto essere garantiti “gli stessi standard in termini di tutela dei diritti di chi vi è ospitato” (cfr. Relazione al Parlamento del 2019, pag. 80). È lo stesso art. 13, comma 5 bis cit., come successivamente modificato dal DL 130/2020, ad estendere – mediante il richiamo alle disposizioni di cui all’art. 14, comma 2 dello stesso decreto legislativo – alle “strutture diverse e idonee” tutte le garanzie che l’ordinamento riconosce agli stranieri trattenuti nei CPR

Diversamente, si legge nel parere del Ministero che: “l’analogia tra le citate strutture (ovvero le strutture idonee e le camere di sicurezza) deve ritenersi applicabile anche per quanto riguarda il regime dei soggetti che hanno la possibilità di visita in tali strutture. A tal proposito, l’art. 67 bis della L. n. 354/75, nel disciplinare le visite alle camere di sicurezza richiama il precedente art. 67 che indica i soggetti che possono visitare gli Istituti di pena, distinguendo tra coloro che possono farlo senza autorizzazione e coloro che possono farlo solo previa autorizzazione. Tale elenco, da ritenersi tassativo, (…) non prevede la possibilità di visita da parte di associazioni”.Sempre secondo la tesi del Ministero dell’Interno, il rinvio contenuto nell’art. 13, comma 5 bis, d.lgs. 286/1998 all’art. 14, comma 2 del medesimo decreto legislativo varrebbe solo per le condizioni di trattenimento e non per la disciplina dell’accesso ai luoghi di detenzione amministrativa. Alla stregua di una siffatta assimilazione, l’ASGI rientrerebbe tra i soggetti titolati ad essere autorizzati ad accedere ai Centri di Permanenza per il Rimpatrio ma non alle “strutture diverse e idonee” di cui all’art. 13, comma 5 bis, d.lgs. 286/1998.

A seguito del ricorso di ASGI, come anticipato, il TAR ha ritenuto, in fase cautelare, sussistente il fumus boni iuris “non potendosi ritenere il diniego opposto adeguatamente motivato in relazione all’attività svolta dall’Associazione in favore dei soggetti trattenuti nelle strutture di cui trattasi, come reputato dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe a quella per cui è in causa, nell’ambito di giudizi instaurati dalla stessa ricorrente”, mentre nel merito, con la sentenza in parola, ha chiarito che “l’assimilazione, effettuata dal garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, tra i centri per il rimpatrio e le camere di sicurezza deve essere intesa in funzione construens, quale ampliamento delle garanzie riconosciute alle persone la cui libertà personale è oggetto di limitazioni, e non in funzione destruens, quale limitazione delle persone autorizzate a farvi ingresso. Tale interpretazione è coerente con la disciplina contenuta nell’articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale, nel richiamare espressamente l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 2, del medesimo testo unico, si propone di garantire agli stranieri trattenuti temporaneamente nelle strutture di ricovero che sono nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza la necessaria informazione e la libertà di corrispondenza con l’esterno, le quali possono essere efficacemente realizzate dalle associazioni di promozione sociale aventi ad oggetto la tutela dei diritti degli immigrati”.

La decisione è di particolare interesse perché estende il diritto di visita degli enti di tutela dei cittadini stranieri nei CPR (disciplinato dall’articolo 7, comma 7 del nuovo Regolamento adottato con d.m. 19.5.2022), ad altri luoghi in cui si consuma una privazione della libertà personale del cittadino straniero ai soli fini del rimpatrio, in linea con i precedenti della  giurisprudenza amministrativa che si era espressa in senso estensivo già con riferimento agli hotspot (in particolare TAR Sicilia, sentenza n. 247 del 24 agosto 2021) e alle zone di transito aeroportuali (Consiglio di Stato, ordinanza n. 74 del 14 gennaio 2022).


[1] Si vedano per approfondimenti: https://inlimine.asgi.it/un-percorso-ad-ostacoli-il-diritto-di-accesso-ai-centri-per-il-rimpatrio-da-parte-della-societa-civile-e-le-resistenze-della-pubblica-amministrazione/; https://inlimine.asgi.it/cpr-di-macomer-il-tar-sardegna-conferma-laccessibilita-ai-luoghi-di-detenzione-amministrativa-da-parte-della-societa-civile/; https://inlimine.asgi.it/accesso-ai-cpr-il-tar-piemonte-accoglie-il-ricorso-di-asgi/; https://inlimine.asgi.it/accesso-ai-cpr-il-tar-sicilia-accoglie-il-ricorso-di-asgi/; https://inlimine.asgi.it/il-diritto-di-accesso-ai-cpr-da-parte-della-societa-civile-il-tar-sardegna-accoglie-listanza-cautelare-presentata-da-asgi/; https://inlimine.asgi.it/cpr-tar-piemonte-si-deve-motivare-il-diniego-di-accesso/; https://inlimine.asgi.it/la-sentenza-del-tar-sicilia-sul-centro-hotspot-di-lampedusa-unulteriore-conferma-del-principio-di-accessibilita-della-societa-civile-ai-luoghi-di-trattenimento/.

Tags: accessibilità dei centri e società civile, detenzione amministrativa, luoghi idonei;, privazione libertà personale;, trattenimento

About

In Limine è un progetto dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI*) che affronta i temi dell’approccio hotspot, delle politiche di gestione delle frontiere e dell’accesso alle procedure di asilo.

Contatti

  • email:
  • fb: Progetto In Limine
  • Twitter: @AsgiIn
  • tel: +39 3478454648

Con il sostegno di

Open Society Foundations

I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza Creative Commons 4.0 BY-NC-SA | Privacy policy - Cookies policy

Manage Cookie Consent
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Functional Sempre attivo
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci fornitori Per saperne di più su questi scopi
View preferences
{title} {title} {title}