Com’è noto, l’art. 10bis del D.lgs. n. 25 del 2008 prevede che le informazioni in merito alla procedura di asilo siano fornite ai cittadini stranieri che manifestano la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera individuati ai sensi dell’art. 24 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, ossia quelli nei quali negli ultimi tre anni è stato registrato il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale e nelle relative zone di transito, nell’ambito dei servizi di accoglienza di cui all’art.11, co. 6 del D.lgs. n. 286 del 1998. Tali servizi sono attivati con convenzioni sottoscritte tra le competenti prefetture e organizzazioni del terzo settore, al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi.
Inoltre, la legge prevede che agli stranieri destinatari di provvedimenti di respingimento sia fornita l’assistenza necessaria presso i valichi di frontiera (art. 10, co. 5, del D.lgs. n. 286 del 1998).
Alla luce del quadro normativo sopra descritto, ASGI, ha svolto attività di ricerca a partire dalla valutazione dei dati relativi alle domande di asilo presentate e dall’esame della situazione dei servizi ai valichi di frontiera attraverso testimonianze da parte dei cittadini stranieri interessati da procedure di respingimento[1] e dati e informazioni forniti da alcuni degli enti che gestiscono i valichi e dalle autorità competenti con specifico riferimento ai valichi di frontiera aeroportuali di Milano Malpensa e di Roma fiumicino.
A partire da ciò è possibile evidenziare alcuni profili di criticità in merito all’espletamento dell’assistenza che potrebbero avere gravi e concrete ricadute sull’esercizio dei diritti dei cittadini stranieri in ingresso sul territorio italiano, soprattutto con riferimento all’accesso alla procedura di asilo.
Di fatto per quanto concerne i destinatari dei servizi, in base alle informazioni riportate nelle relazioni descrittive delle attività svolte, risulta che le attività di assistenza siano limitate al sostegno dei richiedenti asilo. Tra questi, in base ai dati forniti dalle stesse cooperative, le prese in carico riguardano quasi esclusivamente richiedenti asilo soggetti a trasferimento in Italia in attuazione del Regolamento Dublino. In merito al numero di situazioni che complessivamente sono entrate in contatto con i servizi ai valichi, si fa riferimento a 12 “casi Dublino” e 11 richiedenti asilo della categoria “prima istanza” per quanto concerne Malpensa nel periodo dal 03 al 04 giugno 2019; 652 richiedenti asilo rientranti ai sensi del Regolamento Dublino e 41 richiedenti asilo in prima istanza per quanto concerne Fiumicino nel periodo dal 21 gennaio al 31 maggio 2019. Al contrario di quanto stabilito dall’ordinamento interno, il servizio non sembrerebbe quindi rivolto ai “cittadini stranieri che intendano fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi”.
Soprattutto, per quanto concerne l’effettività e l’efficacia dei servizi, una delle criticità sembrerebbe essere la collocazione degli stessi, la loro riconoscibilità, e l’autonoma accessibilità da parte del cittadino straniero che sembrerebbe accedervi solo su segnalazione delle autorità di frontiera una volta che ha manifestato la volontà di chiedere protezione. Non vi sarebbe garanzia che l’ente di tutela, possa agire anche nell’area transiti degli aeroporti, dove vengono trattenuti i cittadini stranieri soggetti ai controlli, si espletano le procedure di identificazione e viene disposto il respingimento[2].
Emergono dubbi sulla conseguente possibilità per detti servizi di entrare in contatto con potenziali richiedenti asilo[3], come risulterebbe già evidente dal fatto che l’assistenza nei confronti dei cittadini stranieri oggetto di respingimento non sia mai menzionata nelle convenzioni degli enti di tutela ai valichi e nelle relazioni descrittive delle attività non essendo tantomeno specificata la modalità di intervento e di segnalazione dei casi da parte delle autorità di frontiera. Nei casi di cui abbiamo testimonianza nessun cittadino straniero in attesa di respingimento ha dichiarato di essere stato indirizzato presso una organizzazione in grado di fornire assistenza legale che operava all’interno dell’aeroporto. Questo non sembrerebbe garantire l’accesso effettivo alla domanda di protezione internazionale anche da parte di persone oggetto di respingimento, o perché non informate o perché non aventi i mezzi per esprimersi a causa delle difficoltà linguistiche, e la corretta applicazione delle procedure e della normativa in materia di respingimento.
A tal proposito, si ritiene utile evidenziare come il numero complessivo delle domande di asilo presentate ai valichi di frontiera aeroportuali di Milano e di Roma tra gennaio e maggio 2019 risulti alquanto contenuto, rispettivamente 56 a Roma e 85 a Milano, e 79 presso il valico di Roma Fiumicino nel periodo dal primo giugno 2019 al 21 gennaio 2020 e 166 nel medesimo periodo presso la zona di transito aeroportuale di Milano Malpensa, a fronte di un numero significativo di respingimenti operati[4].
Si tratta di un quadro rispetto al quale andrebbe posta massima attenzione essendo in discussione l’effettivo accesso ai diritti dei cittadini stranieri in ingresso sul territorio italiano e la concreta possibilità per gli enti incaricati dei servizi di accoglienza di svolgere un ruolo proattivo di tutela quale previsto dalla normativa italiana. Un servizio di tutela che dovesse limitarsi a ricevere i casi che gli vengono segnalati dalle autorità di polizia, che non ha la possibilità di monitorare cosa accade nella generalità degli altri casi, è un servizio che verrebbe svuotato di gran parte della sua funzione.
Le convenzioni per la gestione dei servizi di accoglienza e le relazioni sulle attività svolte sono visionabili e scaricabili ai seguenti link.
[1] Si veda per approfondimenti: Malpensa: le testimonianze sulla privazione della libertà dei cittadini stranieri in attesa di respingimento immediato.
[2] Cfr. Rapporto del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale sulle visite ai locali in uso alle forze di polizia presso alcuni valichi di frontiera.
[3] A tal riguardo appare utile riportare alcuni dei limiti al potere dello stato di respingere i cittadini stranieri previsti dalla normativa italiana posti a tutela del divieto di refoulement: ai sensi dell’art. 10 co.4 del D. Lgs. 286/98, le disposizioni che disciplinano il respingimento non si applicano “nei casi previsti dalle disposizioni che disciplinano l’asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero di misure di protezione temporanea per motivi umanitari”, l’art. 10bis, co. 6, del TUI anche in caso di procedimento di respingimento avviato, questo verrà sospeso laddove sia presentata una domanda di protezione internazionale.
[4] Si vedano: I respingimenti diretti dei cittadini stranieri presso il valico di frontiera aeroportuale di Roma Fiumicino: uno strumento di selezione delle persone in ingresso sul territorio italiano; La prassi dei respingimenti diretti ai valichi di frontiera aeroportuali di Milano Malpensa e Roma Fiumicino: i dati ottenuti dalle autorità competenti.