I dati ottenuti da ASGI dalle autorità competenti
Com’è noto è l’art. 10, co. 1, del D.lgs n. 286/98, a disciplinare il primo istituto preordinato al contrasto dell’immigrazione irregolare, ossia il respingimento diretto alla frontiera, prevedendo che la polizia di frontiera possa respingere gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato[1].
Al fine di ottenere maggiori informazioni in relazione all’utilizzo, anche in termini quantitativi, di tale strumento, ASGI, nell’ambito del progetto In Limine, ha inviato istanza di accesso agli atti alle autorità competenti in relazione al valico di frontiera aeroportuale di Roma-Fiumicino, al fine di ottenere dati relativi al numero di decreti di respingimento emessi presso il valico di frontiera aeroportuale in oggetto, nei confronti dei cittadini stranieri in ingresso in area Schengen, nel periodo 01.06.2019 e fino al 21.01.2020, con indicazioni riguardanti le motivazioni del respingimento, il numero di persone di ogni nazionalità cui è stato notificato il provvedimento; e dati in relazione al numero di manifestazioni di volontà di richiedere protezione internazionale presentate dai cittadini stranieri in ingresso nel medesimo periodo.
Dalla risposta ottenuta dall’Ufficio della Polizia di Frontiera aerea di Fiumicino, si evince chiaramente come le zone di transito aeroportuali costituiscano luoghi particolarmente interessati da procedure di rifiuto di ingresso essendo il ricorso a tale istituto tutt’altro che secondario: nel periodo suddetto, quindi nel corso di soli 8 mesi, 1451 persone sono state respinte alla frontiera aerea di Roma Fiumicino. Si tratta quindi di luoghi da cui vengono disposti un numero significante di respingimenti.
Sebbene siano stabiliti dei limiti al potere dello stato di respingere i cittadini stranieri[3], l’assenza di assistenza legale e di informativa[4], la condizione di forte isolamento in cui si trovano le persone all’interno delle zone di transito aeroportuali[5], pone in essere il rischio che tali garanzie non trovino applicazione e che siano oggetto di respingimento potenziali richiedenti asilo o comunque cittadini stranieri titolati a fare ingresso o reingresso sul territorio dello Stato.
Inoltre, si ritiene di potere evidenziare come il numero complessivo delle domande di asilo presentate al valico di frontiera aeroportuale di Roma nel medesimo periodo risulti alquanto contenuto, specificamente 79. Di grande rilevanza risulta l’analisi sulle principali nazionalità tra gli stranieri respinti ai valichi di frontiera giacché, alcuni di loro provengono dall’Afghanistan, Libia, Eritrea, Egitto, Iran, Iraq, Nigeria, Palestina, Siria, Sudan, Turchia. I dati non possono che destare viva preoccupazione qualora si consideri che si tratta di aree di conflitti o comunque soggette a grande instabilità politica ovvero caratterizzate da diffuse violazioni dei diritti umani.
La risposta dell’Ufficio della Polizia di Frontiera aerea
di Fiumicino è visionabile e scaricabile ai link che seguono.
[1] Tali requisiti sono stabiliti dal Codice Frontiere Schengen all’art.6 e dal D.lgs. n. 286/98, all’art.4.
[2] Per approfondimenti si vedano: ASGI: illegittime le espulsioni notificate nelle aree di transito aeroportuali; Il paesaggio giuridico contemporaneo osservato dall’area di transito di Fiumicino; Zone di transito internazionali degli aeroporti: zone grigie del diritto
[3] Ai sensi dell’art. 10 co.4 del D.Lgs 286/98, le disposizioni che disciplinano il respingimento non si applicano “nei casi previsti dalle disposizioni che disciplinano l’asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero di misure di protezione temporanea per motivi umanitari”. Inoltre, l’art. 19 del TUI prevede che in nessun caso possa disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o verso uno stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura.
[4] Si veda: Malpensa: le testimonianze sulla privazione della libertà dei cittadini stranieri in attesa di respingimento immediato
[5] Per approfondimenti si veda: Rapporto del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale sulle visite ai locali in uso alle forze di polizia presso alcuni valichi di frontiera