Accolti i ricorsi presentati nell’ambito del progetto In Limine di ASGI che chiede alle autorità di sospendere la prassi illegittima
La Corte di Cassazione, con due successive pronunce (n. 18189/2020 e n. 18322/2020) ha dichiarato illegittimi i provvedimenti di convalida del trattenimento emessi dal Giudice di Pace di Trapani e dal Tribunale di Palermo contestando la rilevanza del c.d. secondo “foglio notizie” nel determinare la condizione giuridica dei cittadini stranieri in arrivo sul territorio italiano.
Questi ultimi, nell’ambito delle procedure per determinare lo status dei cittadini negli Hotspot, vengono infatti sottoposti alla sottoscrizione delle c.d. “schede informative” e di un secondo “foglio notizie”, un documento estremamente dettagliato che contiene informazioni su tutte le cause di inespellibilità. Sottoscrivendo tale documentazione, la persona dichiarerebbe di non essere interessata a chiedere protezione, anche, come nel caso di specie, nel caso in cui abbia già manifestato la volontà di chiedere asilo. A seguito della firma di tali documenti sono notificati provvedimenti di respingimento differito e di trattenimento.
Si tratta di una prassi sistematica connaturata all’approccio hotspot di selezione e classificazione informale dei cittadini stranieri finalizzata ad allontanare i cittadini stranieri che non vengono considerati richiedenti asilo e che dà luogo ad un esercizio discrezionale da parte delle autorità di pubblica sicurezza nel consentire l’accesso a un’informazione piena e corretta e alla richiesta di protezione internazionale.
Il Giudice di Pace di Trapani e il Tribunale di Palermo avevano convalidato il trattenimento di un richiedente asilo di nazionalità tunisina proprio sulla base del c.d. secondo “foglio notizie”.
A seguito di un intervento dell’ASGI, nell’ambito del progetto In Limine venivano proposti due ricorsi che hanno portato alle decisioni con cui la Corte di Cassazione ha affermato in maniera chiara che la compilazione e sottoscrizione del successivo foglio notizie, non può incidere sullo status giuridico del cittadino straniero quale richiedente protezione comportando la revoca o il superamento della domanda precedentemente presentata. Trattandosi di pratica elusiva delle norme vigenti in materia di protezione internazionale che comporta gravi restrizioni sull’effettivo esercizio delle garanzie poste a tutela dei diritti spettanti ai richiedenti asilo, si chiede alle autorità competenti di interrompere immediatamente tale prassi chiaramente censurata dall’autorità giudiziaria.