Le pratiche di contenimento dei flussi migratori connaturate alla gestione delle zone di transito aeroportuali oltre a determinare prassi illegittime di selezione all’ingresso e detenzione volte all’allontanamento dei cittadini stranieri, hanno effetti concreti sulla vita delle persone che le subiscono.
S.B. e K.T. sono due cittadine albanesi che a Tirana esercitano una la professione di giornalista e l’altra la professione di dottore commercialista. In quanto cittadine albanesi sono esenti visto per soggiorni di durata inferiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Le stesse sono arrivate il 13 maggio 2021 all’aeroporto di Milano Malpensa con un volo diretto da Tirana avendo come scopo del viaggio una visita medica oftalmologica presso una struttura specialistica italiana. Un ingresso per motivi di salute, dunque, nel pieno rispetto delle misure restrittive imposte dalle autorità italiane per l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. Secondo la normativa vigente, infatti, per le persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco E allegato al D.P.C.M. 2 marzo 2021, tra cui figura l’Albania, i motivi di salute sono ricompresi tra le ragioni per le quali è possibile l’ingresso nel territorio nazionale. In aggiunta S.B. e K.T. erano munite di tutta la documentazione richiesta dall’art 49 del D.P.C.M. sopra citato ovvero: appuntamento presso la struttura sanitaria italiana; test molecolare con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti alla partenza; dichiarazione di ospitalità da parte di familiari regolarmente soggiornanti in Italia; l’autodichiarazione giustificativa per l’ingresso in Italia dall’estero; prenotazione aerea del viaggio di ritorno alla luce di una permanenza di sole 72 ore essendo il rientro previsto il 16 maggio 2021. Quindi erano in possesso di tutta la documentazione necessaria atta a comprovare lo scopo e le condizioni del loro breve soggiorno in Italia e ad autorizzare l’ingresso[1].
Diversa l’interpretazione delle autorità di frontiera. Secondo quanto riportato nei provvedimenti di respingimento adottati ai sensi dell’art. 10, co. 1, del d.lgs. 286/98 e notificati alle persone interessate, quanto accaduto ha avuto seguito in base alla considerazione da parte delle autorità di frontiera del mancato possesso di idonea documentazione attestante scopo e condizione del soggiorno, senza alcuna preventiva richiesta di integrazione documentale e/o precisazione circa la documentazione necessaria che non sarebbe stata esibita al fine di comprovare i motivi del viaggio e senza fornire alcuna informazione aggiuntiva in merito ai motivi del respingimento. Le autorità di frontiera avrebbero valutato – peraltro senza alcuna competenza medica – che il motivo di salute, ovvero la visita oftalmologica, non fosse sufficientemente serio, nonostante la normativa anti-Covid in alcun modo specifichi cosa debba essere considerato un motivo di salute legittimo (ad esempio elencando le patologie sanitarie rilevanti) né indichi i criteri per valutare la gravità dello stato di salute. Inoltre, e’ stata richiesta l’effettuazione di un periodo di isolamento fiduciario di dieci giorni nonostante tale obbligo non fosse previsto dalla normativa in caso di ingressi di durata non superiore alle 120 ore per comprovati motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza.
Senza ulteriori approfondimenti da parte delle autorità di frontiera, quindi, le cittadine straniere sono state sottoposte alla compilazione di un questionario relativamente alla loro vita personale, con richiesta di informazioni circa il loro stato civile, la famiglia, il lavoro, i redditi personali e il soggetto che aveva provveduto al pagamento del biglietto di viaggio. Informazioni che non sembrano rilevare relativamente alla verifica dei requisiti di ingresso.
Tale meccanismo – monitorato generalmente nei confronti di cittadini provenienti da paesi per i quali è prevista l’esenzione dal visto e nei confronti dei quali viene emessa la maggior parte dei respingimenti[2] – e’ in linea con la prassi diffusa delle autorità di frontiera di eseguire respingimenti considerando in maniera discrezionale e arbitraria il mancato possesso dei requisiti di ingresso previsti dalla normativa italiana ed europea[3] attraverso il dispiegamento di dispositivi informali di selezione. Le autorità, a seguito di una sorta di “profilazione economica” per la valutazione del “rischio immigrazione”, con criteri prevalentemente legati alla condizione sociale del cittadino esente visto, richiedono giustificativi o requisiti d’ingresso aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla norma. In questo senso le autorità esercitano un controllo pressoché esclusivo e incontrollato su tali aree[4]. Oggi tali prassi sono amplificate e radicalizzate alla luce della situazione di emergenza sanitaria che rischia di normalizzare illegittime limitazioni alla libertà di movimento.
Non solo. In attesa dell’esecuzione del provvedimento di respingimento immediato le cittadine albanesi sono state trattenute per 27 ore, sono state sottoposte a perquisizione e i loro oggetti personali – e in particolare i telefoni cellulare, le borse, e anche i portafogli e i contanti con cui viaggiavano – sono stati loro sottratti senza che gli agenti provvedessero a redigere un verbale di perquisizione, di sequestro né tantomeno rilasciare alle stesse una ricevuta relativa ai beni trattenuti. Infatti, alle illegittimità dei provvedimenti sopra citati, si aggiunge che le persone interessate sono state private della libertà personale anche in condizioni materiali inadeguate alla tutela dei diritti delle persone coinvolte. Le stesse sono state costrette a trascorrere la notte sulle due brandine presenti, in una stanza chiusa particolarmente fredda. Come raccontano le interessate e riportato anche nel Report del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale sulle visite ai locali in uso presso alcuni valichi di frontiera, un ambiente privo di luce naturale e con scarsa illuminazione, senza finestre, poco arieggiato e senza accesso a spazi all’aria aperta. Entrambe le cittadine straniere inoltre hanno fatto presente di soffrire di attacchi di panico e di disturbi di ansia, soprattutto in luoghi chiusi e in situazioni di particolare stress psicologico. Nondimeno non è stato permesso loro di uscire neppure temporaneamente a prendere aria, causando un peggioramento anche del loro stato di salute psicofisico. La stanza in cui le cittadine straniere sono state trattenute, e dove hanno quindi trascorso anche tutta la notte, era sottoposta a videosorveglianza 24 ore su 24 per riferite ragioni di sicurezza, anche peraltro nella zona del bagno contenente i lavandini.
E ancora, alle due cittadine straniere non è nemmeno stato consentito di mettersi in contatto con un avvocato che potesse meglio informarle sui loro diritti e offrire assistenza. Come rappresentato in altre circostanze, infatti, l’unica modalità di comunicazione con l’esterno è un telefono pubblico a monete, la cui effettiva accessibilità dipende dalle disponibilità economiche della persona, e i cittadini respinti e trattenuti non sono informati della possibilità di contattare un legale al fine di accedere al diritto di difesa o anche dei motivi alla base della detenzione. Peraltro, neppure alla persona che viaggiava con loro, sorella di una delle cittadine albanesi trattenute irregolarmente, è stata data la possibilità di incontrarle o conferire con loro.
Come di consueto[5], si tratta di una forma di detenzione arbitraria, un trattenimento de facto eseguito senza l’intervento dell’autorità giudiziaria, in assenza di un provvedimento formale e di un termine massimo, in esecuzione di un respingimento, illegittimo nei presupposti, che, in ogni caso, dovrebbe essere, come previsto dalla normativa in materia, di applicazione immediata.
Alla luce di ciò, le cittadine in oggetto con il supporto di avvocati ASGI hanno proposto ricorso al Tribunale ordinario chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del respingimento e della detenzione subita ed il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. Inoltre, è stato contestualmente presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese affinché possa verificare che le illegittime condotte subite integrino una ipotesi di reato e possa procedere di conseguenza.
Nel frattempo, appare fondamentale riaffermare quali siano i poteri delle autorità di pubblica sicurezza affinché non siano eccedenti rispetto a quanto previsto dal dettato normativo al fine di garantire il rispetto dei diritti dei cittadini stranieri in ingresso sul territorio italiano.
[1] I documenti giustificativi relativi ai mezzi di sussistenza e allo scopo e alle condizioni del soggiorno sono riportati all’Allegato 1 del Codice frontiere Schengen e, per quanto riguarda la normativa interna, nella Direttiva del Ministero dell’Interno del 17 marzo 2000.
[2] Si vedano i dati pubblicati dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale in merito ai respingimenti effettuati dalla polizia di frontiera nella Relazione al Parlamento del 2020, p. 199-201, reperibile in http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/a5fa1a499fdaf9e241f537006675c158. pdf e in Respingimenti effettuati dalla polizia di frontiera e prassi di trattenimento, reperibile in https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?contentId=CNG9397&modelId=10 021. A titolo esemplificativo su 1855 respingimenti immediati effettuati presso la frontiera aerea di Milano Malpensa dal primo giugno 2019 al 21 gennaio 2020 ben 911 hanno riguardato cittadini di nazionalità albanese. I dati sono stati ottenuti tramite richiesta di accesso civico e sono pubblicati su Zone di transito: dati su respingimenti, riammissioni, richieste di asilo, reperibile in https://inlimine.asgi.it/zone-di-transito-dati-su-respingimenti-riammissioni-richiestedi-asilo/.
[3] Si vedano art. 4, del d.lgs. 286/98 e art. 6 del Codice frontiere Schengen.
[4] Si veda ASGI, Report Le zone di transito aeroportuali come luoghi di privazione arbitraria della libertà e sospensione del diritto. La disciplina giuridica e le strategie di esercizio del diritto alla luce dell’ordinamento italiano, gennaio 2021, pp. 25-28.
[5] Si veda ASGI, Report Le zone di transito aeroportuali come luoghi di privazione arbitraria della libertà e sospensione del diritto. La disciplina giuridica e le strategie di esercizio del diritto alla luce dell’ordinamento italiano, gennaio 2021, pp. 33-49.