Il richiedente asilo che presenta la domanda di protezione internazionale prima che sia disposto il suo trattenimento, può essere trattenuto per un termine iniziale massimo di trenta giorni.
Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 3 febbraio 2021
La Corte di Cassazione ha emesso una significativa e innovativa sentenza (n. 2457/2021) in materia di effettività delle garanzie procedurali connesse al diritto alla libertà personale del richiedente protezione internazionale. Nello specifico la Corte ha stabilito come il richiedente asilo che abbia presentato la domanda di protezione internazionale prima che sia disposto il suo trattenimento può essere trattenuto per un termine massimo di trenta giorni, e non di sessanta come da prassi attuata fino a questo momento.
Nel caso di specie, il Tribunale di Roma aveva autorizzato la proroga del trattenimento di una richiedente protezione internazionale che aveva presentato domanda prima di essere trattenuta, nonostante alla data della richiesta della proroga da parte della Questura di Roma fossero decorsi trenta giorni dalla convalida dello stesso disposto per un periodo di sessanta giorni.
Infatti, l’art. 6, comma 5, del D. Lgs. 142/2015, prevede la convalida del trattenimento per un periodo iniziale massimo di sessanta giorni, per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda, ma esclusivamente nel caso in cui il cittadino straniero presenti domanda di protezione internazionale mentre è già in condizioni di trattenimento. Mentre, precisa la Corte, nelle ipotesi di trattenimento ex novo del richiedente protezione internazionale deve applicarsi l’art. 14, comma 5, primo periodo, del D. Lgs. 286/1998, il quale prevede che la convalida comporti la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Ciò in quanto l’art. 6, comma 5, relativamente alla procedura di convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento rimanda esplicitamente alle disposizioni di cui all’art. 14, comma 5. Il termine massimo di privazione della libertà personale è poi eventualmente prorogabile di sessanta giorni, dietro tempestiva richiesta da parte della questura al tribunale competente entro il termine di 30 giorni.
Non solo. Il Tribunale di Roma ha sostenuto che una volta convalidato il trattenimento inizialmente disposto dalla Questura, la legittimità di tale provvedimento non possa più essere messa in discussione, da cui la richiesta di proroga deve ritenersi tempestiva in quanto presentata entro i termini in concreto convalidati dal primo giudice, e non valutata alla luce dei termini massimi di trattenimento previsti dalla legge. Tuttavia, la Corte precisa come non possa essere rilevante il termine del periodo di trattenimento inizialmente convalidato dal giudice in maniera errata, come nel caso di specie, per una durata maggiore o la mancata impugnazione del provvedimento di convalida, laddove la verifica della tempestività della richiesta di proroga deve essere effettuata tenendo conto dei termini massimi di trattenimento previsti dalla normativa “(…)per cui va sempre assicurato il diritto al riesame del provvedimento di trattenimento, o di relativa proroga, ai sensi dell’art. 15 della direttiva n. 2008/115/CE, norma self-executing direttamente applicabile nell’ordinamento interno”.
La Corte quindi restituisce una lettura finalmente garantista del disposto dell’art. 6 del D.lgs. 142/2015, alla luce della quale appare opportuno presentare istanza di riesame da parte del giudice della misura del trattenimento del richiedente asilo, e della eventuale successiva proroga, al fine di chiedere la cessazione della misura privativa della libertà personale, in tutte le circostanze in cui il provvedimento di trattenimento del richiedente protezione internazionale che ha presentato domanda di protezione prima di essere trattenuto sia stato convalidato per un periodo superiore ai trenta giorni ovvero la questura non richieda la proroga dello stesso entro tale termine, dato il sopravvenire di circostanze nuove atte a mettere in discussione la legittimità del trattenimento.
In conclusione, ai fini di una corretta lettura della sentenza e della normativa di riferimento e per completare il quadro della questione, appare importante chiarire che la domanda di protezione internazionale debba intendersi presentata al momento della manifestazione di volontà di chiedere asilo e non della formalizzazione della stessa. Di conseguenza, è dal momento della manifestazione della volontà che il cittadino straniero si configura a tutti gli effetti quale richiedente protezione internazionale, non essendo tra l’altro richiesta alcuna forma specifica in merito alle modalità di manifestazione della volontà di chiedere protezione, che quindi può essere manifestata in ogni modo purché sia fatta dal richiedente personalmente. La “presentazione” della domanda, e quindi la manifestazione di volontà di chiedere protezione, concretizza il primo accesso alla procedura, e non la registrazione della domanda, che avviene a diversi giorni di distanza a seconda di dove la domanda è presentata dal cittadino straniero[1].
[1] Per approfondimenti rispetto a quest’ultimo profilo, si rinvia ahttps://inlimine.asgi.it/da-quale-momento-il-cittadino-straniero-acquisisce-lo-status-di-richiedente-asilo/