In data 14 luglio 2020 il Presidente della Regione Siciliana ha emesso l’ordinanza urgente n. 28 recante misure per la gestione dell’emergenza sanitaria con riferimento all’accesso al territorio italiano e all’implementazione di misure di sorveglianza sanitaria nei confronti di cittadini stranieri in ingresso tramite mezzi propri ovvero a seguito di soccorsi.
Si prevede che i migranti che raggiungono le coste siciliane siano “posti in regime di quarantena per un tempo non inferiore a giorni quattordici a bordo della nave di arrivo ove ciò sia consentito in sicurezza (…)” (art. 1, c. 2, dell’Ordinanza) e ai sensi dell’art. 3, rubricato “istituzione delle aree speciali di controllo-ASC”, si prevede l’istituzione delle suddette aree nelle zone portuali di sbarco e nelle aree “identificate nei confini dalle Prefetture competenti per territorio – limitrofe a tutti gli Hotspot di stanza nel territorio della Regione Siciliana e nei centri di accoglienza migranti” da cui è vietato l’accesso e l’uscita di ogni persona con eccezione del personale autorizzato.
Di seguito le risposte pervenute a seguito di accesso civico generalizzato finalizzato ad ottenere informazioni in merito alle modalità di attuazione della quarantena a bordo delle navi di arrivo alla definizione e alla finalità delle “aree speciali di controllo-ASC” nelle zone portuali di sbarco e nelle aree limitrofe agli hotspot presenti nel territorio siciliano.
Si precisano le modalità di intervento degli USMAF in occasione delle operazioni di sbarco prima dell’affidamento alle forze dell’ordine e all’ASP per la sorveglianza sanitaria, le modalità di gestione delle navi quarantena in merito alle misure di prevenzione e l’accesso delle persone soggette alla quarantena alle navi, le procedure di imbarco e sbarco.