I dati ottenuti da ASGI dalle autorità competenti
Negli ultimi anni si è osservato una diffusione dell’utilizzo del trattenimento, il legislatore italiano ha recentemente provveduto a regolamentare un ampliamento dei luoghi di trattenimento dei cittadini stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione. L’art. 4 (recante «Disposizioni in materia di modalità di esecuzione dell’espulsione») della l. n. 132/2018 modifica il testo dell’art. 13, co. 5-bis, d.lgs. 268/1998 prevedendo che laddove non vi sia disponibilità di posti all’interno dei CPR, ubicati nel circondario del Tribunale competente, sia possibile trattenere i cittadini stranieri in attesa della convalida dell’accompagnamento immediato alla frontiera presso strutture nella disponibilità delle autorità di pubblica sicurezza diverse dai CPR.
Qualora, anche dopo l’udienza di convalida, permanga l’indisponibilità di posti, il giudice può autorizzare la permanenza, «in locali idonei presso l’ufficio di frontiera interessato, sino all’esecuzione dell’effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all’udienza di convalida».
Tale norma, data la sua indeterminatezza, è stata ampiamente criticata da ASGI all’indomani dell’entrata in vigore del cd. Decreto sicurezza, per via dei rilevanti profili di illegittimità costituzionale che presenta – in primo luogo rispetto all’art. 13 Cost. – non essendo specificate le modalità del trattenimento e il relativo criterio di idoneità di tali luoghi[1], la cui valutazione è demandata esclusivamente alla discrezionalità delle autorità di pubblica sicurezza.
Notevoli preoccupazioni riguardano le condizioni materiali di questa ipotesi di trattenimento e la possibilità effettiva per le persone detenute di contattare consulenti legali indipendenti e di comunicare con loro in appropriate condizioni di riservatezza, mettendo in discussione il pieno esercizio del diritto di difesa.
Infatti, questa previsione comporta la possibilità di trattenere nelle zone di frontiera il cittadino straniero in attesa di allontanamento complessivamente fino a un massimo di sei giorni in locali/strutture non meglio identificate e soprattutto non predeterminate con il forte rischio che siano inaccessibili da parte della società civile o degli organismi di garanzia.
Lo stesso Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nella relazione presentata al Parlamento in data 27 marzo 2019, ha invitato l’Autorità politico-amministrativa responsabile dei luoghi a rendere pubblico l’elenco completo dei “locali idonei” assicurando, in tal modo, pieno accesso a tutti gli organismi di controllo nazionali e non che su tali luoghi hanno il compito di vigilare[2].
Al fine di ottenere maggiori informazioni in relazione allo stato di attuazione della previsione introdotta all’art. 13. co. 5-bis del D.Lgs. 286/98, ASGI, nell’ambito del progetto In Limine, ha inviato istanza di accesso agli atti alle autorità competenti in relazione al valico di frontiera aeroportuale di Roma-Fiumicino.
Dalla risposta ottenuta dall’Ufficio della Polizia di Frontiera aerea di Fiumicino, si evince che il trattenimento dei cittadini stranieri oggetto di provvedimento di espulsione in attesa di esecuzione dell’allontanamento secondo quanto previsto dalla L. 132/2018 non sia mai stato attuato, non essendo ancora stati individuati i locali idonei ove eseguire il trattenimento di cui alla norma in oggetto. Tuttavia, dalla documentazione inoltrata in merito alla progettualità per l’individuazione dell’area e la realizzazione dei locali idonei si evince che le autorità stanno predisponendo una vera e propria area di detenzione temporanea presso il varco 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino nell’ottica di un grave ampliamento e decentramento dei luoghi di privazione della libertà personale.
Alla luce di ciò, sarà ancora più indispensabile valutare le modalità, i luoghi, i tempi, il comportamento fattuale, le condizioni e i termini applicativi delle nuove fattispecie. Sarà indispensabile farlo fin dalle primissime applicazioni. Il momento in cui verrà per la prima volta tradotta in prassi la nuova normativa, infatti, appare cruciale: le procedure prenderanno forma e un tempestivo intervento può evitare che prassi incoerenti si cristallizzano. Questo primo momento applicativo è, in questo caso, ancor più rilevante essendo in gioco un diritto fondamentale quale il diritto alla libertà personale.
La risposta dell’Ufficio della Polizia di Frontiera aerea di Fiumicino è visionabile e scaricabile al link che segue.
[1] Per approfondimenti si veda: Trattenimento dei cittadini stranieri in Italia alla luce del D.L. 113/2018
[2] Si veda: Relazione al Parlamento 2019