Il Giudice di Pace di Agrigento, con due pronunce, ha dichiarato illegittimo e quindi annullato i decreti di espulsione emessi dal Prefetto di Agrigento nei confronti di due cittadini di nazionalità tunisina soggetti a medesima procedura. Tali provvedimenti erano stati notificati contestualmente alla notifica, agli stessi, di un provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 28-ter, c.1, lett. b) del D.lgs. 25/2008 , nell’ambito dell’applicazione di una procedura accelerata per provenienza da Paese di origine designato come sicuro secondo quanto previsto dall’art. 28-bis, c. 1-bis del medesimo decreto .
Asgi, nell’ambito delle azioni condotte dal Progetto In Limine, ha supportato i richiedenti al fine di far valere il loro diritto di soggiorno sul territorio, alla libertà personale e le rispettive esigenze di protezione. Gli effetti del provvedimento di espulsione sono stati concreti avendo influenzato il godimento dei diritti delle persone in oggetto che hanno subito come conseguenza un periodo di detenzione illegittima presso il CPR di Caltanissetta con il rischio di essere rimpatriati senza che la propria domanda di protezione potesse essere adeguatamente valutata e di non avere accesso ad un ricorso effettivo.
I decreti di espulsione sono stati emessi in chiara violazione dell’art. 32, c. 4 del D.lgs. 25/2008: infatti soltanto alla scadenza del termine per l’impugnazione delle pronunce di rigetto, anche di manifesta infondatezza, il richiedente ha l’obbligo di lasciare il territorio nazionale e non al momento della notifica del rigetto. Tale norma prevede quindi che solo decorso il termine di impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 35bis, commi 3 e 4, in materia di effetto sospensivo dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato a seguito della proposizione del ricorso, sia possibile procedere con l’espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale.
Appare utile sottolineare che il ricorso avverso il rigetto per manifesta infondatezza deve essere proposto entro il termine di 15 giorni ai sensi dell’art. 35bis comma 2 del D.lgs. 25/2008 e non avrà un effetto sospensivo automatico ai sensi dell’art. 35bis comma 3, lett. c del medesimo decreto. Tuttavia la sospensione degli effetti del provvedimento può essere concessa e fino a quel momento la persona è inespellibile (art. 35bis c. 4).
Tali decisioni appaiono particolarmente importanti arginando la tendenza meccanicistica da parte delle prefetture ad emettere decreti di espulsione al momento della notifica del provvedimento di diniego, una sospensione del diritto, una prassi che, mettendo in discussione l’accesso alla tutela giurisdizionale, produce effetti devastanti sull’effettivo esercizio dei diritti da parte dei richiedenti asilo, concretizzando una illegittima violazione di diritti costituzionali primari.
I ricorrenti rivestivano senza alcun dubbio la qualifica di richiedenti protezione internazionale al momento della notifica del provvedimento della Commissione territoriale. Si conferma, pertanto, il principio, già espresso chiaramente dalla Cassazione nell’ordinanza n. 13891 del 22 maggio 2019, per cui l’espulsione è vietata sino alla scadenza del termine previsto per l’impugnazione del provvedimento di rigetto di manifesta infondatezza, e anche di inammissibilità, della Commissione territoriale, anche in assenza di provvedimento di sospensione dell’efficacia di tali pronunce.