Il presente commento è un aggiornamento di quanto riportato nell’articolo La determinazione della condizione giuridica in hotspot
Si pubblica a seguire un breve commento delle decisioni assunte dalla Sezione specializzata del Tribunale di Palermo in merito alla legittimità dei decreti di trattenimento di tre richiedenti protezione internazionale trattenuti presso il centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di Trapani Milo.
Si dà inoltre notizia che, a seguito dello sbarco del 24 maggio, 57 cittadini stranieri sono stati condotti nel centro hotspot di Lampedusa. ASGI, nell’ambito del progetto In Limine, si è recata sull’isola per monitorare che venisse rispettato il diritto alla libera circolazione dei cittadini stranieri presenti e che venisse garantita un’informativa adeguata e l’accesso alla procedura per la richiesta di protezione internazionale.
I decreti di convalida e non convalida del trattenimento dei richiedenti protezione da parte del Tribunale di Palermo.
Si presentano a seguire tre decreti di convalida e non convalida emessi dal Tribunale di Palermo, Sezione specializzata, in merito al trattenimento di tre cittadini stranieri nel centro di permanenza per il rimpatrio di Trapani-Milo.
Antefatti
Nel mese di aprile alcuni cittadini stranieri sbarcati a Lampedusa, dopo essere stati trattenuti all’interno del centro hotspot di Contrada Imbriacola per 4 giorni, sono stati condotti presso i centri di permanenza per il rimpatrio di Trapani-Milo e di Pian del Lago (Caltanissetta) a seguito di notifica di provvedimento di respingimento differito ex art. 10 c. 2 TU Immigrazione. I decreti di respingimento sono stati notificati dopo la sottoscrizione di due documenti: un foglio notizie estremamente dettagliato, contenente informazioni su tutte le cause di inespellibilità, con le caselle spuntate prima della stampa e una scheda recante una minima informativa sulla protezione internazionale a cui segue una dichiarazione, esclusivamente in italiano, con cui il cittadino straniero afferma di non voler chiedere la protezione internazionale[1]. Alcuni dei cittadini stranieri sottoposti a tale procedura avevano inviato all’Ufficio immigrazione presso la Questura di Agrigento a mezzo pec, per tramite degli operatori dell’ASGI, le manifestazioni di volontà di chiedere protezione poiché, nel corso della permanenza all’interno dell’hotspot, non erano riusciti a far registrare la propria richiesta di protezione.
Le decisioni del Tribunale di Palermo
Dopo essere stati condotti nel CPR di Trapani-Milo, il trattenimento dei cittadini stranieri è stato convalidato dal giudice di pace: le domande di protezione inviate via pec non sono state, in tale sede, prese in considerazione poiché precedenti alla firma del foglio notizie e della “scheda informativa” nei quali i cittadini stranieri dichiaravano di non voler chiedere la protezione e che non sussisteva alcuna causa di inespellibilità. La sottoscrizione di tale documentazione è stata considerata alla pari di una rinuncia alla richiesta di protezione. I giudici di pace per tali motivi si sono ritenuti competenti a decidere circa la convalida del provvedimento. In tale sede, tuttavia, i cittadini stranieri hanno – nuovamente – manifestato la volontà di chiedere protezione. Tali richieste sono state formalizzate dalla Questura di Trapani 15-20 giorni dopo l’udienza di convalida. A seguito della formalizzazione delle richieste di protezione, i giudici della Sezione specializzata del Tribunale di Palermo hanno valutato la legittimità dei nuovi provvedimenti di trattenimento adottati dalla Questura di Trapani. Tali trattenimenti sono stati disposti ai sensi dell’art. 6 c. 3 del D.Lgs. n. 142 del 2015, che fa riferimento alle domande presentate al solo fine di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di allontanamento.
Si presentano di seguito tre decisioni assunte dal Tribunale di Palermo.
Nel primo caso il cittadino straniero non aveva presentato, neanche a mezzo pec, la volontà di chiedere la protezione internazionale prima della notifica del provvedimento di respingimento differito. Tuttavia, in sede di convalida del trattenimento di fronte al Giudice di pace, aveva manifestato volontà in tal senso. Il giudice ha stabilito che il decreto di trattenimento era illegittimo. Secondo il giudice, infatti, l’obbligo di fornire una informazione completa rispetto alla protezione internazionale, in carico alle autorità ai sensi dell’art. 10 ter del TU immigrazione e dell’art. 8 della Direttiva 32/2013/UE, non risulta assolto attraverso la presentazione al richiedente e la successiva sottoscrizione dei documenti allegati dalle autorità (il foglio notizie e la scheda informativa visti sopra). Nello specifico, il foglio notizie consiste in una serie di informazioni fornite dal cittadino straniero alle autorità e non ha alcun contenuto informativo rispetto alla protezione internazionale. Il richiedente asilo inoltre ha affermato in sede di convalida di non aver ricevuto alcuna informazione relativa alla richiesta di protezione e che, nel tragitto tra Lampedusa e Porto Empedocle, è stato costretto ad apporre la sua firma a un foglio di cui non poteva leggere il contenuto poiché coperto dall’interprete. Infine, il giudice ha rilevato che la scheda non contiene alcuna compiuta parte informativa e che la mancanza della firma di un pubblico ufficiale in tale documento rende l’atto poco affidabile da un punto di vista probatorio. Per il mancato rispetto del dovere di informazione da parte dell’autorità, il fatto che il richiedente non abbia presentato la domanda al momento del suo arrivo o nelle fasi immediatamente successive non è a lui imputabile.
Nel secondo caso il cittadino straniero aveva manifestato la propria volontà di chiedere protezione internazionale a mezzo pec delegando alla trasmissione della dichiarazione gli operatori dell’ASGI. Il giudice ha preso in considerazione esclusivamente la richiesta di protezione manifestata dal cittadino straniero in sede di convalida di fronte al Giudice di pace, quindi successivamente alla notifica del decreto di respingimento. La domanda inviata a mezzo pec durante il soggiorno a Lampedusa non è stata valutata poiché considerata “raccolta da soggetto non deputato allo scopo”. Il giudice, inoltre, ha ritenuto che il richiedente fosse stato adeguatamente informato attraverso la scheda informativa recante la traduzione nella lingua del richiedente delle informazioni contenute al suo interno. Con tale scheda il richiedente avrebbe infatti dichiarato chiaramente di non voler presentare domanda di asilo, dichiarazione ribadita nel foglio notizie. La decisione del giudice è stata in questo caso di convalidare l’ordine di trattenimento.
Con il terzo decreto il giudice ha rilevato che il giorno precedente alla notifica del respingimento il cittadino straniero aveva delegato gli operatori dell’ASGI per l’invio della propria manifestazione di volontà di chiedere protezione e che tale manifestazione era stata inviata all’Ufficio immigrazione il medesimo giorno. Inoltre, il cittadino straniero aveva ribadito tale volontà in sede di convalida del trattenimento di fronte al Giudice di Pace. Tali circostanze hanno portato il giudice a dedurre che la domanda di asilo non fosse stata presentata “al solo scopo” di ritardare o impedire l’esecuzione del provvedimento di allontanamento e ha quindi ritenuto illegittimo il trattenimento del richiedente.
È interessante notare come le prassi attuate a Lampedusa, sia in relazione alla difficoltà per i cittadini stranieri di ottenere la registrazione della propria volontà di chiedere protezione sia in relazione alla firma del foglio notizie e della scheda informativa, hanno dato luogo alle tre diverse decisioni segnalate che prendono in considerazione diversi aspetti della vicenda. Decisioni che danno una valutazione sostanzialmente differente del soddisfacimento degli obblighi in capo alla pubblica amministrazione, quale l’obbligo di garantire una informativa completa, e in merito al rispetto dei diritti dei cittadini stranieri quale l’effettivo accesso al diritto d’asilo. Ciò appare ancora più significativo se si considera che tali decisioni hanno ad oggetto un diritto fondamentale quale il diritto alla libertà personale.
In relazione alla decisione che convalida il provvedimento di trattenimento emesso dalla Questura di Trapani, si sollevano alcune perplessità. In primo luogo, occorre sottolineare che la manifestazione di volontà trasmessa a mezzo pec alla Questura di Agrigento dagli operatori dell’ASGI per conto del cittadino straniero, è stata correttamente ricevuta dall’Ufficio Immigrazione. Appare dunque poco fondata la valutazione del giudice circa il “soggetto non deputato allo scopo” che avrebbe raccolto la manifestazione di volontà. La Direttiva 32/2013/UE è estremamente chiara nell’affermare che “qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l’accesso alla procedura di asilo.” La manifestazione della volontà di chiedere protezione inviata a mezzo pec, sembra rappresentare, a tutti gli effetti, una “indicazione” circa il desiderio di presentare la domanda di asilo da parte del cittadino straniero. Per maggiore chiarezza occorre ricordare che il “Manuale pratico per le guardie di frontiera” (Manuale Schengen)[2] al paragrafo 10 prevede che […]”Un cittadino di un paese terzo deve essere considerato un richiedente asilo/protezione internazionale se esprime in un qualsiasi modo il timore di subire un grave danno facendo ritorno al proprio paese di origine o nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. L’intenzione di chiedere protezione non deve essere manifestata in una forma particolare. Non occorre che la parola ‘asilo’ sia pronunciata espressamente; l’elemento determinante è l’espressione del timore di quanto potrebbe accadere in caso di ritorno. In caso di incertezza sul fatto che una determinata dichiarazione possa essere intesa come l’intenzione di chiedere asilo o un’altra forma di protezione internazionale, le guardie di frontiera devono consultare le autorità nazionali a cui spetta esaminare le domande di protezione internazionale”.
Inoltre, il giudice ritiene che il cittadino straniero sia stato compiutamente informato attraverso la “scheda informativa” circa la protezione internazionale. Si ritiene, tuttavia, che in alcun modo le informazioni riportate nella scheda possano essere considerate alla stregua di una informativa completa come richiesto dall’art. 10 ter del TU immigrazione e dall’art. 8 della Direttiva 32/2013/UE. Nella scheda è infatti riportato esclusivamente che la persona firmataria “è stata compiutamente informata circa la possibilità di presentare la domanda di riconoscimento della protezione internazionale in caso di fuga per persecuzioni, torture, guerra nel proprio paese di origine”. Tale dicitura appare estremamente scarna e assolutamente inadeguata a fornire ai cittadini stranieri le informazioni necessarie. Infine, il fatto che il cittadino straniero abbia manifestato la volontà di chiedere protezione in un momento precedente alla notifica del decreto di respingimento dovrebbe rappresentare una chiara indicazione dell’assenza di strumentalità nella presentazione, per la seconda volta dopo la notifica del respingimento, della domanda di asilo.
[1] Per maggiori informazioni si veda https://inlimine.asgi.it/determinazione-della-condizione-giuridica-in-hotspot/
[2] http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2013/gennaio/man-schengen-6-11-2006.pdf
[3] Si vedano i seguenti rapporti: Update of the 2016 Opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights on fundamental rights in the ‘hotspots’ set up in Greece and Italy (https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-opinion-hotspots-update-03-2019_en.pdf); CPT Report on Italy, June 2017 ( https://rm.coe.int/16807b6d56); Garante Nazionale PL Report hotspot e CIE 2017 (http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/6f1e672a7da965c06482090d4dca4f9c.pdf) e Relazione al Parlamento 2018 (http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/29e40afbf6be5b608916cad716836dfe.pdf).