A partire dall’attività di assistenza legale e mediazione culturale a supporto dei cittadini stranieri in arrivo sul territorio italiano svolta nell’ambito del progetto In Limine, l’Associazione per gli Studi giuridici sull’Immigrazione (ASGI) e l’associazione Naga rilevano la prassi messa in atto da parte delle Questure di Siracusa e Milano, rispettivamente in merito all’adozione di un provvedimento di allontanamento e trattenimento nei confronti di un richiedente asilo e relativamente alla illegittima prosecuzione del trattenimento del medesimo presso il CPR “Corelli” di Milano a seguito di mancata convalida del provvedimento di trattenimento da parte del Giudice di Pace ed erronea applicazione dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale.
Le prassi illegittime di determinazione della condizione giuridica in frontiera
Il cittadino tunisino ha fatto ingresso in Italia presso le coste lampedusane, dove a seguito di sbarco autonomo è stato condotto presso il locale centro hotspot. La persona interessata, nell’ambito delle procedure per determinare lo status dei cittadini connaturate all’approccio hotspot, è stato sottoposto alla sottoscrizione del c.d. “foglio notizie” un documento generalmente compilato durante la fase di pre-identificazione attraverso il quale viene preliminarmente definita la posizione del cittadino straniero. Lo strumento attraverso il quale, unitamente alle limitazioni all’accesso a un’informazione piena e corretta e al rifiuto di registrare le domande di protezione, si determina nella prassi una compromissione del diritto di asilo. In seguito è stato trasferito presso la nave quarantena GNV “La Suprema” ai fini dello svolgimento del periodo di isolamento fiduciario.
In data 03.11.2020, alla luce dell’impossibilità, nel corso della permanenza all’interno della nave quarantena, di avere accesso alla procedura di protezione il cittadino straniero aveva inviato all’Ufficio immigrazione presso la Questura di Siracusa, a mezzo pec, la manifestazione di volontà di chiedere protezione delegando alla trasmissione della dichiarazione per via orale e telematica il difensore di fiducia della CLEDU di Palermo.
La scelta di utilizzare tale strumento di tutela legale ai fini della presentazione della domanda di protezione accompagnato dalla garanzia della delega all’invio è stata dettata dalla considerazione che l’art. 26 del D.lgs. 25/2008 semplicemente prescrive che: “La domanda di asilo è presentata all’ufficio di polizia di frontiera ovvero alla Questura competente per il luogo di dimora”. Nulla prevede in merito alla modalità di manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale che quindi può essere manifestata in ogni modo purché la manifestazione sia fatta dal richiedente personalmente.
Nonostante ciò, il 04.11.2020, a seguito di sbarco dalla nave quarantena terminato il periodo di isolamento fiduciario, è illegittimamente destinatario, non potendosi dubitare della sua qualifica di richiedente protezione internazionale, di un provvedimento di respingimento differito e di contestuale trattenimento da eseguirsi presso il CPR di Milano a seguito della sottoscrizione di ulteriore foglio notizie, contenente tutte le cause di inespellibilità previste dalla normativa in cui la persona dichiarerebbe di essere venuto in Italia per trovare lavoro. Una pratica elusiva delle norme vigenti in materia di protezione internazionale strumentale all’allontanamento dei cittadini di stranieri in arrivo sul territorio che mira alla sistematica esclusione di alcune nazionalità dall’esercizio del diritto di asilo[1]. Infatti, comporta gravi restrizioni sull’effettivo esercizio delle garanzie poste a tutela dei diritti spettanti ai richiedenti asilo e sul fondamentale diritto alla libertà personale, avendo la persona interessata subito conseguentemente un periodo di illegittima detenzione amministrativa.
Il trattenimento in CPR: la non convalida del Giudice di pace e l’illegittima prosecuzione del trattenimento
Quindi, il provvedimento di trattenimento è soggetto a verifica da parte del Giudice di Pace, che emette decreto di non convalida tenuto conto che la persona aveva manifestato volontà di chiedere protezione internazionale, correttamente ricevuta dalla Questura di Siracusa, in un momento precedente alla notifica del provvedimento di respingimento differito. Da quel momento il cittadino tunisino era a tutti gli effetti un richiedente protezione, come sottolineato dal Giudice che precisa la competenza per materia della sezione specializzata del Tribunale di Milano.
Nonostante ciò, la persona interessata continua ad essere indebitamente ed informalmente trattenuta, attraverso una fictio giuridica come se la persona fosse stata rintracciata sul territorio, presso il CPR di Milano ed è destinatario di un nuovo provvedimento di trattenimento ai sensi degli artt. 6 comma 2 lett. d) e comma 3 d.lgs. 142/2015 in qualità di richiedente. Cioè a seguito della formalizzazione della richiesta di protezione, la Questura formalmente rilascia la persona trattenuta, che in realtà non esce dalla struttura di detenzione, viene nuovamente “fermata” e trattenuta in base a una differente motivazione giuridica: questa volta in quanto richiedente asilo che ha appena formalizzato la domanda ma per il quale sussiste un rischio di fuga e sulla base del presupposto, come vedremo completamente errato, della strumentalità della domanda presentata in condizioni di trattenimento. Il provvedimento di trattenimento emesso è quindi trasmetto al Tribunale di Milano.
A fronte di quanto descritto, appare utile sottolineare come l’indebita prosecuzione nel trattenimento della persona in oggetto abbia dato luogo ad una illegittima privazione della libertà personale. La normativa in materia è inequivoca nell’affermare che la mancata convalida comporti la perdita di efficacia del provvedimento del questore che ha disposto il trattenimento (art. 13, co. 5 bis, D.lgs. 286/98), per cui la persona avrebbe dovuto essere immediatamente ed effettivamente dimessa dopo il provvedimento di non convalida del Giudice di Pace. Diversamente, dopo la mancata convalida la persona ha continuato ad essere trattenuta in qualità di richiedente protezione senza soluzione di continuità sulla base dell’erroneo presupposto della sussistenza del rischio di fuga.
I presupposti del trattenimento del richiedente asilo: la valutazione del Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano, non ha convalidato il provvedimento di trattenimento emesso dalla Questura di Milano rilevata l’assenza dei presupposti richiesti dall’art. 6 d.lgs. 142/2015 per il trattenimento dei richiedenti asilo. Per quanto concerne il riferimento al rischio di fuga ex art. 6. co. 2, lett. d), del D.lgs. 142/2015, seppure questo nei casi tassativamente previsti dalla norma può rappresentare un presupposto per il trattenimento ex novo di un richiedente asilo, nel caso di specie, le ipotesi da valutare per la sussistenza del rischio di fuga, non risultano evidenziate dalla Questura e, precisa il Tribunale, comunque non sussistono.
Il rischio di fuga viene individuato da parte delle autorità competenti sulla base del fatto che la persona ha fatto ingresso irregolare nel territorio dello stato, non disponeva di un domicilio e di un alloggio stabile dove permanere, è sprovvisto di garanzie finanziarie e di un documento di identificazione. Tuttavia il Tribunale contesta come tali elementi esulino dalle ipotesi specificamente previste dall’art. 6, co. 2, lett. d) del D.lgs. 142/2015, rilevando invece “l’avere il richiedente in precedenza fatto ricorso sistematico a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione, o il non aver ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all’articolo 13 commi 5, 5.2 e 13 nonché di cui all’art. 14 del d. lgs 25 luglio 1998, n. 286”, elementi non rintracciabili nel caso in oggetto laddove la persona non era stata destinataria del termine per la partenza volontaria, né aveva violato un precedente divieto di reingresso, o un provvedimento di trattenimento o un ordine di allontanamento da parte del Questore. In quest’ultimo caso infatti può essere disposto il trattenimento ex novo di un richiedente protezione solo se, al momento della presentazione della richiesta di protezione internazionale, siano trascorsi i 7 giorni previsti dall’ordine di allontanamento senza che abbia effettivamente ottemperato, laddove chiaramente non si concretizzino le ulteriori ipotesi previste dalla norma, come la circostanza per cui il richiedente costituisca un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
In definitiva, precisa il Tribunale, che le ragioni individuate dalla Questura come fondamento del rischio di fuga, quali l’assenza di un domicilio o di un documento identificativo, siano generiche e applicabili a qualsiasi persona che ha appena fatto ingresso sul territorio italiano che presenti all’arrivo, o nelle fasi immediatamente successive, richiesta di protezione internazionale.
In aggiunta si rileva che l’art. 6, co. 3, d.lgs. 142/2015 facendo riferimento alle domande presentate da cittadini stranieri già in condizioni di trattenimento laddove vi siano fondati motivi per ritenere che siano state presentate al solo fine di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di allontanamento, consente la prosecuzione del trattenimento e l’inversione del titolo del medesimo precedentemente emesso ai fini dell’esecuzione del provvedimento di allontanamento. Tuttavia al momento dell’adozione del secondo trattenimento, in qualità di richiedente asilo, laddove il primo non era stato convalidato dal Giudice di Pace, la persona avrebbe dovuto essere rilasciata mentre era presente al CPR, senza soluzione di continuità, solo in virtù di un comportamento illegittimo della Questura competente che ha omesso di dimetterlo nonostante la mancata convalida e in aperta violazione di legge. Inoltre, appare utile rammentare che la persona in oggetto aveva manifestato la volontà di chiedere protezione in data precedente all’adozione del provvedimento di respingimento differito, non potendosi quindi in ogni caso applicare il presupposto della strumentalità della domanda di protezione internazionale finalizzata ad impedire od ostacolare l’esecuzione di un allontanamento.
Tale decisione e la conclusione di tale vicenda, in linea con le garanzie applicabili a chiunque sia privato della libertà personale, appaiono particolarmente importanti arginando la tendenza meccanicistica ad applicare in maniera automatica e generalizzata i presupposti del trattenimento, una sospensione del diritto, una prassi che, produce effetti devastanti sull’effettivo esercizio dei diritti dei cittadini stranieri e dei richiedenti protezione internazionale, concretizzando una illegittima violazione di diritti costituzionali primari.
[1] Si veda ASGI Progetto In Limine “Cassazione sulle prassi hotspot: il secondo foglio notizie non può limitare l’accesso al diritto di asilo in Italia”, reperibile in https://inlimine.asgi.it/cassazione-sulle-prassi-hotspot-il-secondo-foglio-notizie-non-puo-limitare-laccesso-al-diritto-di-asilo-in-italia/.