“Il diritto non è mai una nuvola che galleggia sopra un paesaggio storico. È esso stesso paesaggio, o, se vogliamo, sua componente fondamentale e tipizzante. Ed è per questo che farà i conti con i tempi e gli spazi più diversi”. Così scrive Paolo Grossi, Presidente emerito della Corte … Maggiori informazioni
Le zone di transito di porti e aeroporti costituiscono zone grigie nella gestione della migrazione e particolarmente interessate da procedure di rifiuto di ingresso: nel corso del 2019, 8138 persone sono state respinte alle frontiere aeree e 1805 alle frontiere marittime (dati Relazione al Parlamento 2019-Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale). Nelle c.d. camere di sicurezza delle zone di transito i cittadini stranieri non in possesso, o sospettati di non essere in possesso, dei requisiti di ingresso, possono essere ristretti in attesa che venga eseguito il rimpatrio. Tali zone sono estremamente difficili da monitorare perché generalmente non vi è consentito l’accesso a organizzazioni, enti di tutela e, in numerose occasioni, ai legali di fiducia delle persone ivi trattenute. Con riguardo a tali zone, destano particolare preoccupazione non solo le condizioni di detenzione (accesso all’aria aperta, condizioni di illuminazione e ventilazione, bagni, spazi per dormire, etc.) ma anche la generale possibilità per le persone ristrette di accedere a diritti fondamentali quali il diritto di difesa e la possibilità di chiedere la protezione internazionale.
Nell’ambito delle misure imposte dalla normativa emergenziale si pone la questione dei cittadini stranieri regolarmente e stabilmente soggiornanti sul territorio italiano che a partire dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 luglio 2020 che disponeva all’art. 1, un divieto generalizzato nei confronti di cittadini stranieri in ingresso e transito nel territorio nazionale laddove nei quattordici giorni precedenti abbiano soggiornato e transitato nella lista di 16 Paesi di cui al comma 1, come conseguenza delle limitazioni agli spostamenti e all’ingresso nel territorio nazionale imposte e ulteriormente prorogate, prima con il DPCM 7 agosto 2020 e poi con il DPCM 7 settembre 2020, sono stati illegittimamente respinti e si trovano ora bloccate all'estero, nei loro Paesi di origine, con titolo di soggiorno o di ingresso che nel frattempo è scaduto, circostanza che di fatto impedisce attualmente il reingresso sul territorio nazionale, tenuto conto anche dell’obbligo di visto ancora sussistente per molti dei Paesi interessati. Tale situazione fattuale comporta gravi conseguenze sui rapporti di lavoro e la vita familiare, incidendo sui diritti dei titolari di permesso di soggiorno.
Malpensa: le testimonianze sulla privazione della libertà dei cittadini stranieri in attesa di respingimento immediato
Le zone di transito dei valichi di frontiera aeroportuali costituiscono luoghi critici dal punto di vista della gestione dei flussi migratori a causa della loro condizione di sostanziale invisibilità. Tuttavia, si tratta di luoghi da cui vengono disposti numerosi respingimenti di cittadini … Maggiori informazioni
Ombre sui porti adriatici
L’attualità del caso Sharifi e la partecipazione al processo di supervisione dell’attuazione della sentenza della Corte europea dei diritti umani Nell’ultimo anno abbiamo assistito a un processo di crescente e a tratti estrema spettacolarizzazione degli approdi nei porti siciliani. Le … Maggiori informazioni
L’approccio hotspot in Puglia
Il report prodotto da ASGI nell'ambito del progetto "Protection and dissemination of human rights" Nell’ambito del progetto “Protection and dissemination of human rights”, da aprile ad ottobre 2018 è stata svolta un’attività di ricerca sulla condizione dei richiedenti protezione internazionale … Maggiori informazioni